STUDIO ANSALDI S.R.L.

ELABORAZIONI CONTABILI PER LE AZIENDE

 

         

Ns. rif.: Finanziaria 2007 / PAGHE

 

 

ALBA, lì 12 gennaio 2007

 

 

Finanziaria 2007

Le principali novità in materia di Lavoro

 

 

Finanziaria 2007 - Le principali novità

Con la pubblicazione sul Supplemento ordinario n. 244 alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006, n. 299, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dal 1° gennaio 2007 sono entrate in vigore le disposizioni della legge Finanziaria 2007, fatta eccezione per i commi 966, 967, 968 e 969, in vigore dalla data di pubblicazione della legge stessa.

Vediamo in sintesi le principali novità in materia di lavoro, previdenza e fisco introdotte Finanziaria 2007, composta da un unico articolo di 1.364 commi.

 

Addizionali all’Irpef

(Commi da 142 a 144)

 

Aliquote contributive

(Commi da 768 a 773)

Dal 1° gennaio 2007 le aliquote di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono stabilite nelle seguenti misure:

Con effetto dal 1° gennaio 2007, aumenta dello 0,30% la quota dell’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, a carico dei dipendenti, fermo restando che l’aliquota complessivamente dovuta per l’Ivs non può comunque superare il 33%.

 

Ammortizzatori sociali

(Commi 1156, 1167, 1189,1190,1191)

 

Appalto
(Commi da 909 a 914)

 

Apprendistato
(comma 773)

Dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è stabilita nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. La suddetta aliquota è ridotta:

L’aliquota del 10% è dovuta per tutti i contratti la cui contribuzione fa riferimento a quella degli apprendisti, mentre la riduzione all’1,50 ed al 3% si applica per i soli contratti di apprendistato.

Sarà un apposito D.M. a stabilire la ripartizione del predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate. Dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa contribuzione è stabilita con il decreto di cui sopra.

 

Assegni per il nucleo familiare

(Comma 11)

Vengono rideterminati, in base alla Tabella 1 allegata alla legge finanziaria, i livelli di reddito e gli importi annuali dell’assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili. Sarà cura dell’Inps elaborare le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Inoltre, a decorrere dal 1º gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15%.

Nelle famiglie con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell’assegno i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti rilevano al pari dei figli minori se sono studenti o apprendisti.


Assistenza sanitaria lavoratori dipendenti e assistenti domiciliari all’infanzia

(Commi 399 e 793)

 

Assunzioni obbligatorie

(Comma 523)

Non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate, le limitazioni relative alle assunzioni a tempo indeterminato che, per gli anni 2008 e 2009, interessano le Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici (art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Le suddette Amministrazioni potranno procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. Il limite si applica anche alle assunzioni del personale di cui all’art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Automezzi aziendali

(Comma 324)

Decorre dal 1° gennaio 2007 l’aumento dal 30 al 50% del valore del fringe benefit derivante dall’uso personale dell’automezzo aziendale da parte dei lavoratori dipendenti e dei percettori di redditi assimilati. Inoltre, eventuali risparmi finanziari derivanti da una detrazione parziale dell’Iva sugli automezzi aziendali saranno destinati prioritariamente con riferimento alle disposizioni in materia di reddito di lavoro dipendente .

 

Borse di studio per stranieri

(Comma 336)

Sono in ogni caso escluse dal reddito imponibile le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali.

 

Casse e fondi di previdenza

(Comma 763)

La norma in esame riafferma i principi di autonomia delle Casse di previdenza dei liberi professionisti e porta ad almeno 30 anni l’arco temporale a cui deve essere ricondotta la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996. Il bilancio tecnico dovrà essere redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti in argomento e approvati dai ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

Centri di assistenza fiscale

(Comma 33)

Per le violazioni commesse dagli intermediari e dai CAF si applicheranno i principi del sistema sanzionatorio in materia tributaria. Agli intermediari si applicheranno il ravvedimento operoso, il cumulo giuridico, la definizione agevolata delle sanzioni. Le sanzioni di cui all’articolo 39 del D.Lgs. n. 241/1997 sono convertite in euro, viene espressamente sancita l’applicabilità delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 471/1997 e dell’utilizzo del ravvedimento operoso anche in caso di omessa trasmissione telematica dei dati delle dichiarazioni dei redditi.

 

Collaboratori domestici

(Comma 319)

E’ possibile detrarre le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per le persone indicate nell’articolo 12 Tuir ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo .

 

Compensazione delle imposte

(Comma 30)

Per evitare l’uso improprio delle compensazioni fra debiti e crediti d’imposta, i titolari di partita Iva che intendono compensare con il mod.F24 crediti di importo superiore a 10.000 euro debbono comunicarne i dati all’Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l’operazione. Se l’Agenzia delle entrate non risponde entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, opera il silenzio assenso.

 

Compensi professionali

(Commi 38,39, 69)

La riscossione dei compensi dovuti per le attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell’ambito di strutture sanitarie private sarà effettuata dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvederanno a incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo.
Prorogati i limiti oltre il quale utilizzare pagamenti tracciabili:

 

Comunicazione avviamento al lavoro

(Commi da 1180 a 1185)

E’ esteso a tutti i datori di lavoro l’obbligo di comunicazione preventiva dell’assunzione di lavoratori. I datori di lavoro sono tenuti a comunicare al servizio competente, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei rapporti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo. La comunicazione, alla quale sono tenuti i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli Enti pubblici economici e le Pubbliche amministrazioni, deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Devono essere comunicati anche i tirocini di formazione e di orientamento ed ogni altro tipo di esperienza lavorativa a essi assimilata. In caso di urgenza connessa a esigenze produttive, la comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le Agenzie di lavoro devono comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.

Fino all’effettiva operatività del sistema di trasmissione dei dati fra gli enti interessati rimane in vigore l’obbligo di comunicare all’Inail (o all’Ipsema) il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati, esclusivamente per via telematica.

Alle attuali comunicazioni di cessazione, trasformazione e proroga si aggiunge la comunicazione relativa al trasferimento o distacco del lavoratore nonché alla modifica della ragione sociale del datore di lavoro ed al trasferimento di azienda o di ramo di essa.

Non è più dovuta la comunicazione all’autorità di P.S. di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 287/1998 da parte di chi assume alle proprie dipendenze un lavoratore extracomunitario.
E’ abrogato il comma 5 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 276/2003 che riduceva, alla metà del minimo, la misura della sanzione nei confronti del datore di lavoro che assolveva, entro cinque giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, all’obbligo omesso. Anche il distacco di personale deve essere comunicato ai servizi servizi per l’impiego.

 

Congedi parentali familiari e formativi, permessi

(Commi da 788 a 790)

Il congedo parentale è esteso ai lavoratori iscritti alla Gestione separata del lavoro autonomo, nella misura massima di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino o il primo anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione (v. lavoratori a progetto).

La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è estesa anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996, secondo modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

 

Contrasto del lavoro nero

(Commi da 1168 a 1171)

E’ esteso alle Camere di commercio l’obbligo di fornire i dati per contrastare l’evasione contributiva e la lotta al lavoro nero: i dati sono messi a disposizione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, attraverso convenzioni e collegamenti telematici.

 

Cooperative
(Comma 787)

Aumenta la retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per i lavoratori soci di cooperative. Per i lavoratori soci di cooperative sociali (art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381) e di cooperative che esplicano l’attività nell’area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonché altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo:

Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. È fatta salva, nei periodi indicati al primo periodo, la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all’imponibile convenzionale come sopra determinato. La contribuzione di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato

 

Cuneo fiscale

(Commi da 266 a 270)

Intervento per favorire la competitività delle imprese, in particolare attraverso la riduzione del cosiddetto cuneo fiscale, operata intervenendo sulla disciplina dell’Irap. I datori di lavoro privati, ad esclusione di alcuni settori quali banche, assicurazioni ed imprese in concessione e a tariffa (trasporti, acqua, energia, poste, telecomunicazioni), possono operare due nuove deduzioni in riferimento ai soli lavoratori a tempo indeterminato, compresi quelli a part-time:

 

Detrazioni per carichi di famiglia per i soggetti non residenti

(Commi da 1324 a 1327)

Le detrazioni per oneri di famiglia spettano ai non residenti per gli anni 2007, 2008 e 2009 se hanno i requisiti idonei per reddito e se non godono di benefici fiscali per carichi di famiglia nel paese di residenza.

 

Documento Unico di Regolarità Contributiva

(Commi 1175 e 1176)

A decorrere dal 1° luglio 2007, il riconoscimento dei benefici contributivi e normativi è subordinato al possesso del DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto del CCNL, di quelli territoriali od aziendali, se sottoscritti. Con decreto, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, provvederà entro il 31 marzo 2007 a definire le modalità di rilascio ed i contenuti del DURC e le tipologie di irregolarità contributive considerate non ostative al rilascio. In attesa sono fatte salve le modalità già in uso per il settore edile e quello agricolo.

 

INAIL
(Commi da 779 a 782)

Riduzione dei premi

E’ riconosciuta, previa decretazione, una riduzione dei premi INAIL per il settore dell’artigianato nel limite complessivo di un importo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2007 e e nel limite di 300 milioni di euro per il 2008 a valere sull’incremento del complessivo gettito contributivo INAIL, ove superiore al tasso di variazione nominale del PIL per l’anno 2007 per il 2008. La riduzione prevista per il 2008 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con gli obblighi del D. L.vo n. 626/1994 che:

a)      abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, anche con accordi di natura sindacale o all’interno di Enti bilaterali, trasmessi alla Direzione provinciale del Lavoro;

b)      non abbiano registrato infortuni nel biennio antecedente la richiesta.

Prestazioni
Sono, inoltre, modificate le condizioni di cui al Dpr n. 1124/1965 per fruire di alcune prestazioni e migliorate le tutele risarcitorie a favore di lavoratori lesi da danno biologico.
 

Indici di congruità

(Commi 1173 e 1174)

Al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei benefìci e degli incentivi previsti dall'ordinamento il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in via sperimentale, con uno o più decreti, procederà all'individuazione degli indici di congruità, determinando ii settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori sono definiti gli indici di congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie nonché lo scostamento percentuale dall'indice da considerare tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonché dei volumi di affari e dei redditi presunti.

 

Irpef
(Commi da 6 a 10)

Cambiano le aliquote e gli scaglioni di reddito, è abrogata la no-tax area, sostituita dalle nuove detrazioni in relazione alla tipologia di reddito posseduto. In particolare gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote di tassazione vengono rideterminati nelle seguenti misure:

Le deduzioni di lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e altri redditi vengono sostituite da un sistema di detrazioni. Introduzione, dunque, delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per alcune categorie di redditi. Detrazione di 800 euro a figlio, che sale a 900 per i figli che hanno meno di 3 anni. Le detrazioni sono aumentate di 220 euro per figli portatori di handicap. La detrazione è ripartita al 50% fra i genitori o, previo accordo, spetta a quello con il reddito più elevato. In caso di separazione legale, annullamento o divorzio spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. In caso di affidamento congiunto e in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita fra i genitori.

Abolito il contributo di solidarietà del 4% sulla parte di reddito imponibile eccedente l’importo di euro 100.000,00.
Ai fini dell’applicazione dell’Irpef sui trattamenti di fine rapporti si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.

 

Manifestazioni culturali

(Commi da 185 a 188)

Esenzione dalle imposte sui redditi per le associazioni che realizzano manifestazioni artistiche legate alla realtà locale. Per le esibizioni relative a spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani "under 18", studenti, pensionati e soggetti che svolgono attività lavorativa per la quale già c’è il versamento contributivo ad una previdenza obbligatoria, gli adempimenti richiesti ex art. 3, 6, 9 e 10 della legge n. 2388/1952 non sono richiesti se la retribuzione annua lorda non supera i 5.000 euro. 

 

Lavoratori a progetto

(Commi da 770 a 772, comma 788 e commi da 1202 a 1210)

 

Lavoratori frontalieri

(Comma 398)

Il regime fiscale a favore dei lavoratori frontalieri è prorogato. Pertanto, anche per l’anno 2007, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, dei lavoratori residenti in Italia che lavorano all’estero in zona di frontiera o altri Paesi limitrofi, la quota di 8.000 euro.

 

Lavoratori italiani all'estero

(Comma 777)

In caso di trasferimento presso l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati a enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni e accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l’importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l’aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Deve essere così interpretato l’articolo 5, secondo comma, del D.P.R. n. 488/1968, sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Obbligo scolastico

(Commi da 622 a 624)

Dall’anno scolastico 2007/2008 è elevato a dieci anni l’obbligo di istruzione che deve essere finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.

Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, l’ultimo anno dell’obbligo scolastico di cui al precedente comma può essere speso anche nelle scuole professionali provinciali in abbinamento con adeguate forme di apprendistato.

 

Orario di lavoro - Misure per la flessibilità

(Commi da 1254 a 1256)

E’ stato riscritto l’art. 9 della legge n. 53/2000. Per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nell’ambito delle disponibilità del Fondo per la Famiglia previsto dalla legge n. 248/2006, una quota dello stesso, determinata, dal Ministro per le politiche della famiglia, è destinata a imprese fino a 50 dipendenti, ASL e Aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive:

a)      piani particolari per donne od uomini madri o padri (anche in affidamento od adozione) che adottino forme di flessibilità oraria,ed organizzazione del lavoro (part – time, telelavoro, lavoro a domicilio, banca delle ore, flessibilità a turni, con priorità per genitori di bambini di età inferiore a 12 anni, o 15 in caso di affidamento od adozione, o disabili;

b)      piani di reinserimento di lavoratori dopo il congedo;

c)      piani di sostituzione del titolare dell’impresa in astensione obbligatoria o congedo parentale, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;

d)      piani volti a favorire il reinserimento di lavoratori con figli minori o disabili.

 

Pari opportunità

(Commi da 1259 a 1261)

Fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, promuove, una intesa in sede di Conferenza unificata onde stabilire i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire il conseguimento entro il 2010, dell’obiettivo comune della copertura territoriale del 33%o fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità con decreto emanato di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle politiche per la famiglia stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo, che dovrà prevedere una quota parte da destinare all’istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e una quota parte da destinare al piano d’azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere.


Part-time (staffetta)

(Commi 1160 e 1161)

Onde ridurre l’uscita dal mondo del lavoro dei lavoratori ultracinquantacinquenni, è consentita la stipula, su basi volontarie, di un accordo di solidarietà, in base al quale i dipendenti che hanno compiuto i 55 anni di età potranno trasformare a tempo parziale il proprio contratto di lavoro, con la correlata assunzione a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge finanziaria, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dovrà adottare un decreto per stabilire le modalità della stipula e i contenuti degli accordi di solidarietà, i requisiti di accesso al finanziamento e le modalità di ripartizione delle risorse per l’attuazione degli accordi nel limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

 

Previdenza complementare

(Commi 749-754)

E’ anticipata al 1° gennaio 2007 l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005. I lavoratori avranno 6 mesi di tempo per decidere che cosa fare del Tfr maturando da tale data. Con scelta espressa possono decidere di:

a)      conferirlo ad un Fondo pensione;

b)      lasciarlo in azienda.

c)      Se entro i 6 mesi il lavoratore non esprime alcuna scelta scatta il "silenzio assenso". In tal caso il datore di lavoro deve conferire il Tfr maturato dall’inizio del periodo di sei mesi secondo la seguente lista di priorità:

Il datore di lavoro è tenuto ad informare adeguatamente i dipendenti, prima dell’inizio dei sei mesi, delle possibili scelte che sono chiamati a compiere.

 

Sanzioni amministrative

(Commi da 1177 a 1179)

Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1º gennaio 1999 sono quintuplicati, fatto salvo quanto segue. L’omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri di matricola e di paga sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000. Per queste violazioni non è ammessa la procedura di diffida.

 

Sgravi contributivi per assunzione di lavoratori in esubero in caso di cessione d’impresa

(Commi 1157-1158)

Ai datori di lavoro che intervengono in operazioni di cessione nell’ambito di procedure concorsuali, al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, è concessa, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007 e in riferimento all’assunzione di lavoratori in esubero dipendenti dalle predette imprese beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’applicazione degli sgravi contributivi previsti per l’assunzione di lavoratori in mobilità (art. 8, commi 4 e 4-bis, e dall’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223). Per le vendite intervenute nell’anno 2007, a seguito di accordo sindacale stipulato in sede governativa e di apposita relazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico che attesti la necessità dell’intervento per evitare il licenziamento dei lavoratori dipendenti, le agevolazioni contributive si applicano a decorrere dalla data della effettiva cessione dell’azienda o del ramo di azienda.

 

Trattamento di fine rapporto

(Comma 9 e commi da 755 a 762)

 

Volontariato
(Comma 1234)

Per l’anno 2007 i contribuenti potranno destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di:
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.